Condizioni generali di acquisto

DEFINIZIONI


Nelle presenti condizioni generali di acquisto (di seguito, le “Condizioni Generali”) le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

“Capitolato”: documento concordato fra MULMIX e il Fornitore che definisce le caratteristiche tecniche, funzionali, di qualità e affidabilità di uno specifico Prodotto;

“Contratti di Fornitura”: sono i contratti aventi ad oggetto la fornitura dei Prodotti, di volta in volta conclusi tra MULMIX e il Fornitore con le modalità previste dal successivo Articolo 2, ossia Ordini di Acquisto oggetto di conferma d’ordine del Fornitore o separati accordi di fornitura;

“Fornitore”: la società identificata quale firmataria al fondo di queste Condizioni Generali e/o cui sia indirizzato un Ordine di Acquisto da parte di MULMIX e/o firmataria di un separato accordo di fornitura;

Informazioni Tecniche: sono i disegni, i documenti tecnici ed in genere le informazioni fornite da MULMIX al Fornitore per l’esecuzione del Contratto di Fornitura

“MULMIX”: Mulmix S.p.A.

“Ordine di Acquisto”: Ordine Aperto e/o Ordine Chiuso;

“Ordine Aperto”: una richiesta, indirizzata da MULMIX ad un Fornitore, di acquisto/fornitura di Prodotti, senza determinazione iniziale della quantità, che contempli l’emissione da parte di MULMIX di Programmi Logistici;

“Ordine Chiuso”: la richiesta, indirizzata da MULMIX ad un Fornitore, di acquisto/fornitura di una quantità determinata di Prodotti;

“Parti”: significa, congiuntamente, il Fornitore e MULMIX;

“Prodotto”: il prodotto che verrà venduto a MULMIX dal Fornitore, specificamente individuato nel Contratto di Fornitura;

“Programmi Logistici”: sono i programmi di consegna periodici mediante cui MULMIX indica al Fornitore le quantità da consegnare, nonché l’esatto termine di consegna e il luogo nel quale i Prodotti dovranno essere consegnati;

“Regolamentazione Operativa”: gli standard, capitolati, norme, circolari, procedure ed altra simile regolamentazione, di volta in volta comunicata o resa conoscibile al Fornitore, che regola e precisa le modalità di esecuzione dei Contratti di Fornitura;

Termini al singolare/plurale: in queste Condizioni Generali ogni riferimento a parole formulate al singolare includerà anche la forma plurale e viceversa.

1. GENERALE

MULMIX concorda di acquistare e il Fornitore concorda di vendere i Prodotti secondo i termini e le condizioni contenuti nelle presenti Condizioni Generali, fermo restando che l’impegno da parte di MULMIX ad acquistare i Prodotti nascerà di volta in volta a seguito di emissione di un Ordine Aperto (e relativo Programma Logistico) o di un Ordine Chiuso, ovvero attraverso la sottoscrizione congiunta di separato accordo di fornitura.

In caso di conflitto o incompatibilità tra le presenti Condizioni Generali e le pattuizioni specifiche concordate tra le Parti in separati Contratti di Fornitura quest’ultime prevarranno.

Il Fornitore dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali e rinuncia a far valere nei confronti di MULMIX le proprie condizioni generali di vendita, ovunque riportate.

Qualsiasi modifica o integrazione alle presenti Condizioni Generali dovrà essere pattuita per iscritto tra MULMIX e il Fornitore.

Pertanto, saranno ritenute prive di efficacia eventuali clausole apportate dal Fornitore nelle sue fatture, note, offerte, corrispondenza, anche in formato elettronica, o in ogni altro suo documento, contrarie o in aggiunta alla presenti Condizioni Generali e/o Contratti di Fornitura e/a Ordini di Acquisto e/o Capitolato e/o Regolamentazione Operativa, e non espressamente accettate per iscritta da MULMIX.

2. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il Contratto di Fornitura si perfeziona attraverso l’emissione da parte di MULMIX e l’accettazione da parte del Fornitore di un Ordine di Acquisto con l’emissione di conferma d’ordine, ovvero attraverso la sottoscrizione congiunta di separato accordo di fornitura.

La conferma d’ordine dovrà indicare il numero dell’Ordine di Acquisto, l’esatta indicazione dei Prodotti ordinati con riferimento eventuale al loro codice prodotto, la loro quantità, il prezzo unitario e complessivo, i termini di pagamento, il luogo di destinazione ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna.

Qualora la conferma d’ordine non pervenga a MULMIX entro 5 giorni dall’emissione dell’Ordine di Acquisto, quest’ultimo potrà essere revocato da MULMIX previa comunicazione al Fornitore.

L’inizio dell’esecuzione della fornitura oggetto dell’ Ordine di Acquisto da parte del Fornitore costituisce accettazione dell’Ordine di Acquisto e delle presenti Condizioni Generali da parte del Fornitore, anche in mancanza di altre formalità.

L’accettazione dell’Ordine di Acquisto comporta l’integrale e incondizionata accettazione di tutte le condizioni ivi previste nonché delle presenti Condizioni Generali.

3. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

Il Fornitore, con l’accettazione dell’Ordine di Acquisto, ovvero con la sottoscrizione congiunta di specifico separato contratto di fornitura, riconosce di aver attentamente esaminato le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei Prodotti e si impegna a impegna a fornire i Prodotti conformi al Capitolato e/o alle Informazioni Tecniche ed a non apportare alcuna modifica in fase di produzione/lavorazione non coerente con il Capitolato e/o le Informazioni Tecniche.

Resta inteso che eventuali aggiornamenti/perfezionamenti tecnici, sia del processo di produzione sia del Prodotto, potranno essere effettuati dal Fornitore solo previa informativa e consenso scritto di MULMIX nel rispetto delle tempistiche e delle modalità concordate per la fornitura stessa.

4. PACKAGING E TRASPORTO

Il Fornitore dovrà consegnare i Prodotti in confezioni/imballaggi idonei al trasporto (e secondo le esigenze di MULMIX, quando specificate) al fine di prevenire danneggiamenti e problemi di qualità.

Nel caso in cui i Prodotti siano consegnati presso lo stabilimento MULMIX con imballo danneggiato, MULMIX avrà il diritto di rifiutare la spedizione e rispedirla al Fornitore, addebitando ogni costo.

5. CONSEGNA, RITARDI E PENALITA’

Il Fornitore è tenuto a consegnare i Prodotti secondo le quantità e le tempistiche e nei luoghi pattuiti nel Contratto di Fornitura.

Ove non diversamente specificato in forma scritta, il trasporto dei Prodotti sarà effettuata in modalità FCA (Incoterms ® 2010) Campo San Martino (PD) Via Palladio, 7, Italia, e quindi interamente a rischio e spese del Fornitore.

I termini di consegna indicati nel Contratto di Fornitura sono vincolanti ed essenziali.

Consegne parziali non sono accettabili, salvo diverse disposizioni concordate in forma scritta tra le Parti, così come quantità maggiori di quelle pattuite.

Nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità quantitativa dei Prodotti, MULMIX avrà la facoltà di:

  1. accettare le differenze quantitative con possibilità di modificare corrispondentemente in più o in meno i quantitativi degli eventuali Ordini di Acquisto successivi;
  2. respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con possibilità, ove il Fornitore non provveda all’immediato ritiro, di rispedire l’eccedenza al Fornitore a spese e rischio di quest’ultimo, o addebitare al medesimo gli oneri di stock;
  3. fatto salvo quanto previsto al successivo ultimo comma riguardo penale e facoltà di risoluzione, nel caso in cui la mancata integrale consegna sia di entità tale da causare l’incompletezza o la sospensione della produzione, chiedere al Fornitore di provvedere immediatamente all’invio dei Prodotti mancanti, restando inteso che ogni maggior onere o spesa (ivi compresi eventuali extra costi dovuti a esigenze logistiche urgenti) rimane a carico del Fornitore.

Il Fornitore, al momento della consegna, dovrà fornire anche tutta la documentazione necessaria e idonea al regolare utilizzo dei Prodotti (quale, ad esempio, i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione e assemblaggio, i certificati di garanzia, ecc.).

I Prodotti si considereranno ricevuti all’atto di firma del documento accompagnatorio di trasporto da parte del personale MULMIX addetto al reparto ricevimento merci.

In caso di mancata o anche solo ritardata consegna, MULMIX avrà, a sua scelta, le seguenti facoltà:

  1. pretendere l’esecuzione immediata del Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, salvo quanto stabilito nella sezione (iii); e/o
  2. approvvigionare presso terzi, in qualunque momento, in tutto o in parte, i Prodotti ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, con l’esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore; e/o
  3. nel caso in cui la mancata o ritardata consegna sia di entità tale da causare l’incompletezza o la sospensione della produzione, MULMIX avrà il diritto di addebitare al Fornitore i costi fissi conseguenti e i costi della mano d’opera inutilizzata e/o della mano d’opera supplementare necessaria per il recupero, fatto salvo ogni altro diritto per il recupero, danni, costi, ecc.

Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto di MULMIX ad addebitare altresì al Fornitore un importo pari al 2% del valore complessivo dei Prodotti non consegnati per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo, fermo restando che l’importo massimo di tali ulteriori addebiti, applicabili di volta in volta ad ogni singolo ritardo, non potrà superare la percentuale del 10% del valore dei Prodotti non consegnati. Detto importo massimo rappresenta una stima dei danni concordemente effettuata in via preventiva da MULMIX e dal Fornitore e non preclude il diritto di MULMIX di richiedere il risarcimento di ogni eventuale maggior danno nonché, in caso di superamento di tale importo massimo o comunque di ritardo superiore a 15 giorni lavorativi, di risolvere, con effetto immediato, mediante semplice comunicazione, il Contratto di Fornitura.

6. PREZZI E PAGAMENTI

I prezzi dei Prodotti indicati nei singoli Ordini di Acquisto, oggetto di successiva conferma da parte del Fornitore, o in specifici contratti di fornitura, sono fissi ed invariabili. Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche dei Prodotti dovranno essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per MULMIX soltanto se preventivamente accettati da quest’ultima.

Le fatture dovranno essere predisposte, emesse e gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo le regole e le procedure operative indicate da MULMIX.

MULMIX effettuerà il pagamento nel modo ed alla scadenza indicati nel Contratto di Fornitura , subordinatamente al ricevimento delle fatture, debitamente compilate, nonché di ogni correlato tipo di documentazione qualora richiesto dalla legge.

7. GARANZIA SUI PRODOTTI

il Fornitore garantisce i Prodotti forniti in esecuzione del Contratto di Fornitura esenti da qualsiasi vizio e/o difetto per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi e che decorrerà dalla data di consegna presso i magazzini e/o stabilimenti di MULMIX o presso eventuali altre destinazioni concordate.

Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti muniti di dichiarazione di conformità all’interno dell’imballo e di etichetta “conformity declaration inside”.

Il Fornitore rimane in ogni caso responsabile per la qualità dei Prodotti forniti, anche in caso di ispezione svolta da MULMIX all’atto del loro ricevimento.

La denuncia di eventuali vizi e/o difetti dovrà essere effettuata da MULMIX entro 60 ( sessanta) giorni dalla loro scoperta. In tal caso MULMIX potrà avvalersi a propria insindacabile scelta di una delle seguenti facoltà:

  • invitare il Fornitore a provvedere a proprie spese alla selezione dei Prodotti rispondenti alle condizioni qualitative concordate ed a riparare quelli difettosi;
  • chiedere la sostituzione dei Prodotti non conformi o dell’intero lotto a cui questi appartengono; tutte le spese di restituzione merce saranno a carico del Fornitore;
  • rifiutare i Prodotti non conformi o l’intero lotto a cui questi appartengono; tutte le spese di restituzione merce saranno a carico del Fornitore.

In ogni caso MULMIX ha diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni derivati dalla difettosità/non idoneità dei Prodotti. Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti denunciati, MULMIX è autorizzata, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.

Saranno a carico del Fornitore i costi relativi a forniture di Prodotti difettosi, con particolare riguardo ai costi di gestione ed analisi del problema, costi di trasporto, lavorazione, mano d’opera, materiale rottamato in fase di selezione o rilavorazione, fermo linea (di MULMIX o del cliente finale), spedizione del materiale da analizzare, audit presso il Fornitore, materiali o costi per ispezioni o verifiche.

Le parti convengono che qualora MULMIX contesti la fornitura per qualsiasi causa o motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando la controversia non sarà stata risolta in modo soddisfacente per MULMIX.

Il pagamento delle fatture non costituisce l’accettazione dei Prodotti da parte di MULMIX che avrà il diritto di contestare la fornitura e di ripetere Il pagamento nei confronti del Fornitore oltre al risarcimento di tutti i danni subiti, nessuno escluso.

8. RESPONSABILITA’ DA PRODOTTO

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, clienti finali, soggetti terzi o autorità italiane, estere o sopranazionali contestino a MULMIX il mancato rispetto di normative inerenti alla tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente e/o di norme costruttive e/o omologative, ecc. in conseguenza di asserita difettosità, non conformità con prescrizioni normative o regolamentari, non affidabilità o mancanza di sicurezza dei Prodotti, il Fornitore, salve, ove del caso, le sue responsabilità verso la parte danneggiata e verso le autorità, sarà obbligato a tenere indenne MULMIX nei confronti dell’autorità competente e/o del terzo presunto danneggiato.

Il Fornitore dovrà dare evidenza a MULMIX di avere stipulato un’adeguata polizza assicurativa a copertura della garanzia e responsabilità da prodotto.

9. SCORTE

Il Fornitore si impegna a mantenere presso i propri magazzini, a sue spese e per tutta la durata delle forniture, un’ adeguata riserva dei Prodotti valutata sulla base del fabbisogno mensile indicato nei programmi di rifornimento ed a ripristinarla immediatamente nel caso di utilizzo per poter rispettare gli Ordini di Acquisto.

10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui il Contratto di Fornitura non possa essere eseguito nei tempi previsti a causa del verificarsi di circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra MULMIX e il Fornitore in relazione all’impedimento (a tale proposito si precisa che la responsabilità del Fornitore non è mai esclusa in caso di sciopero).

Ciò a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente MULMIX, a mezzo fax confermato da lettera raccomandata o p.e.c., dell’insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti,

La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto.

E’ precisato, inoltre che non saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori a meno che non sia data la prova che essi stessi siano stati causati da forza maggiore.

Qualora la circostanza di forza maggiore sia tale da determinare un ritardo nella consegna incompatibile con le esigenze produttive di MULMIX (sospensione della produzione), quest’ultima avrà il diritto di approvvigionare i Prodotti presso terzi.

11. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE

Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

12. CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA

Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa vigente e applicabile in tema di dogane e import/export.

Il Fornitore è tenuto a informare MULMIX di eventuali requisiti relativi a licenze di importazione/esportazione dei Prodotti in base alla legislazione italiana o estera sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali e allo stesso tempo è tenuto ad informare MULMIX della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d’origine dei Prodotti.

Pertanto, almeno nelle offerte, nelle conferme d’ordine e nelle fatture, il Fornitore dovrà comunicare le seguenti informazioni riguardanti i Prodotti:

  • numero lista esportazioni;
  • paese d’origine dei Prodotti e dei relativi componenti, inclusa tecnologia e software; tariffe doganali dei Prodotti;
  • persona di riferimento all’interno dell’azienda, disponibile, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni.

Su richiesta, il Fornitore fornirà in forma scritta eventuali ulteriori dati sul commercio estero relativi ai Prodotti e informerà MULMIX di eventuali cambiamenti.

13. PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Se non diversamente concordato in forma scritta tra le Parti, la proprietà dei disegni, descrizioni, calcoli e di tutto quanto eseguito dal Fornitore sarà trasferita a MULMIX al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest’ultima alcun obbligo di remunerazione, motivo per cui le Parti convengono fin d’ora che il Fornitore non avrà alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi di piena proprietà di MULMIX .

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati a MULMIX in originale non appena completati.

Le Informazioni Tecniche messe a disposizione da MULMIX dovranno essere conservate con cura e tenute in luogo sicuro. Le Informazioni Tecniche sono di proprietà di MULMIX e potranno essere utilizzate dal Fornitore esclusivamente per l’esecuzione del Contratto di Fornitura. Il Fornitore, fatto salvo che per l’esecuzione del Contratto di Fornitura, non potrà copiare, riprodurre o divulgare a terzi le Informazioni Tecniche.

Salvo diversa preventiva pattuizione nel caso in cui il lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo sia effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico di MULMIX, l’invenzione o i relativi titoli di proprietà intellettuale, i disegni e i risultati tecnici, saranno di proprietà esclusiva di MULMIX. Il Fornitore ne darà immediata comunicazione a MULMIX e su richiesta di quest’ultima metterà a disposizione della stessa ogni documentazione ed informazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva.

Il Fornitore rappresenta e garantisce che i Prodotti e la relativa documentazione non violano alcun brevetto, copyright e/o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e che nessuna azione legale è pendente o viene minacciata a tal riguardo.

Il Fornitore si obbliga a tenere MULMIX manlevata ed indenne da ogni pretesa od azione di terzi al riguardo che possa interferire con la libera produzione, vendita e utilizzo dei Prodotti (obbligandosi a provvedere alla pronta definizione, a proprio totale onere, di ogni disputa a tale riguardo, anche in via stragiudiziale) e da qualsiasi costo o danno in cui MULMIX incorra in conseguenza della violazione della presente garanzia.

MULMIX darà al Fornitore pronta comunicazione scritta di ogni contestazione ricevuta di terzi al riguardo.

Se, a seguito di un reclamo, causa o procedimento legale, MULMIX è diffidata dal vendere o utilizzare un Prodotto acquistato dal Fornitore, il Fornitore si impegna comunque a garantire a MULMIX la continuità della fornitura se del caso anche sostituendo il Prodotto con un prodotto che non violi i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi (sostenendone tutti i relativi costi).

14. RISOLUZIONE

MULMIX potrà risolvere il Contratto di Fornitura qualora essa abbia notificato per iscritto al Fornitore l’inadempimento delle obbligazioni essenziali previste dalle presenti Condizioni Generali, dal Contratto di Fornitura e/o dall’Ordine di Acquisto ed il Fornitore non abbia posto adeguato rimedio a tale inadempimento (sempreché non si tratti di inadempimento non rimediabile) entro 30 giorni dalla data di detta notifica,

MULMIX avrà la facoltà di risolvere immediatamente qualsiasi Contratto di Fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente anche ad una sola delle disposizioni previste in tema di “Modifiche ed aggiornamenti” (art. 3), “Consegna, Ritardi e Penalità” (art. 5), “Garanzie sui Prodotti” (art. 7), “Scorte” (art. 9), Regolamentazioni Legislative (art. 11), Controllo sulle Esportazioni e Dogana (art. 12), “Proprietà Intellettuale” (art.13).

MULMIX si riserva il diritto di risolvere anticipatamente qualsiasi Contratto di Fornitura in corso con il Fornitore qualora:

  • una società terza dovesse acquisire, direttamente o indirettamente, la maggioranza azionaria o il controllo del Fornitore, restando sin d’ora inteso che il Fornitore si impegna a comunicare a MULMIX tale evento entro 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi;
  • il Fornitore dovesse essere sottoposto a procedura di fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale, o risulti inadempiente o incapace di adempiere ragionevolmente ai propri obblighi finanziari e commerciali.

In tutti i casi, la risoluzione dei Contratti di Fornitura avverrà mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore della decisione di MULMIX, fermo restando per quest’ultima il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.

15. RISERVATEZZA

Il Fornitore e MULMIX si impegnano a mantenere strettamente confidenziale e a non divulgare a terzi, senza il consenso dell’altra parte, qualsiasi documentazione o informazione, sia di natura commerciale o tecnica, qualificata come confidenziale dalla parte che le ha trasmesse all’altra parte in relazione al Contratto di Fornitura, di conseguenza la parte ricevente dovrà utilizzare le informazioni soltanto per fini derivanti dall’esecuzione del Contratto di Fornitura.

Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, ivi compresi eventuali subfornitori, i termini e le condizioni dell’Ordine di Acquisto o dei Contratti di Fornitura, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria delle informazioni riservate.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni Generali, saranno regolate ed interpretate sulla base della legge italiana.

Per ogni controversia relativa alle Condizioni Generali è esclusivamente competente il Tribunale di Padova ( Italia).

17. COMPETITIVITA’

Il Fornitore si impegna a garantire, per tutta la durata del Contratto di Fornitura, la competitività del prodotto, in termini di livello tecnologico, prezzo, qualità, affidabilità, livello tecnico e di servizio, rispetto a prodotti simili di concorrenti sul mercato che soddisfino le richieste di MULMIX.

Se un prodotto simile è offerto ad un prezzo più vantaggioso, garantendo allo stesso tempo uguale o migliore livello tecnologico, qualità, affidabilità, livello tecnico e di servizio, MULMIX darà al Fornitore appropriate informazioni nella massima misura possibile, a condizione che non ci siano vincoli di riservatezza, e gli consentirà un adeguato periodo di tempo per presentare un piano di ripristino della competitività. MULMIX si impegna a verificare il piano ed a suggerire al Fornitore regole per eventuali miglioramenti, nonché a dare supporto per la sua implementazione, quando possibile. La presentazione di un piano convincente di ripristino della competitività, così come la sua realizzazione entro i tempi concordati, sono obblighi contrattuali essenziali del Fornitore.

18. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali e/o del Contratto di Fornitura siano giudicate illegali o non attuabili, da una corte o autorità competente, le rimanenti disposizioni rimarranno pienamente in vigore e valide nei limiti consentiti dalla legge e non saranno colpite, alterate o invalidate, a condizione che l’intenzione e lo scopo delle Parti non sia materialmente compromesso.

Il Fornitore espressamente approva, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 23,e così del Codice Civile Italiano ( artt. 1341 e 1342), gli articoli di queste Condizioni Generali qui di seguito indicati:


  1. GENERALE
  2. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
  3. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
  4. PACKAGING E TRASPORTO
  5. CONSEGNA, RITARDI E PENALITA’
  6. PREZZI E PAGAMENTI
  7. GARANZIA SUI PRODOTTI
  8. RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO
  9. SCORTE
  10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
  11. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE
  12. CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA
  13. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
  14. RISOLUZIONE
  15. RISERVATEZZA
  16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
  17. COMPETITIVITA’
  18. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA